L’ordinanza contingibile e urgente
Il Consiglio di Stato ha affermato che il presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo. L’ordinanza extra ordinem costituisce infatti lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.
Ai fini dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato.
La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per l’adozione di un’ordinanza ex art. 54 TUEL. Le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 l. 241/1990, si appalesano infatti incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l’istituto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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