I piccoli Comuni e i riflessi in materia di incompatibilità elettorali

28 Feb 2026
28 Febbraio 2026

La Corte costituzionale ha scrutinato la legittimità costituzionale di alcune norme della legge valdostana che prevedevano: a) la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali; c) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.

La Corte ha ribadito che la vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è direttamente attuativa dell’art. 51 Cost., nel suo intimo collegamento con l’art. 3 Cost., rimarcando l’esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può bensì trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei princìpi della legislazione dello Stato, dei quali possono fare parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali.

Una diversità di disciplina non può trovare giustificazione nella peculiare dimensione geografica e territoriale valdostana, caratterizzata dalla esclusiva presenza di comuni con meno di 5.000 abitanti (a eccezione di Aosta) e, conseguentemente, da comunità legate da legami parentali diffusi e da una dimensione relazionale ristretta, dal momento che è l’intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla dominante presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

È stata quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, per essersi discostate dagli artt. 51; 47, co. 3 e 4; 64, co. 4 TUEL.

La Corte ha però precisato che la disciplina statale della materia è mutata nel tempo, come è logico che sia a fronte del naturale evolversi delle dinamiche politico-sociali e delle esigenze di protezione dei diritti costituzionali che ne sono coinvolti: spetta al legislatore statale di identificare meccanismi di nomopoiesi che consentano di coniugare, nel rispetto degli artt. 3 e 51 Cost., l’esigenza di uniformità e quella di adattamento nelle specifiche realtà locali, non potendo intendersi l’esigenza di uniformità come sinonimo di identità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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