Deposito dei documenti nel giudizio amministrativo
Il TAR Milano ha affermato che l’obbligo di deposito degli atti e dei documenti previsto dall’art. 46 c.p.a. a carico della P.A. non giustifica la mancata produzione da parte del ricorrente del preavviso di rigetto, qualora tale documento costituisca un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza dei motivi di ricorso, così facendo parte integrante del thema decidendum. In tal caso, la sua produzione è onere esclusivo del ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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