Il risarcimento da parte della P.A. della lesione di un interesse legittimo oppositivo
Il Consiglio di Stato ha affermato che, con riguardo agli interessi legittimi oppositivi, il giudice non è chiamato, in sede risarcitoria, ad effettuare un giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita, discendendo automaticamente dall’annullamento giurisdizionale dell’atto l’effettivo conseguimento del bene medesimo: il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell’illegittimità dell’azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato.
In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico della P.A. l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. Peraltro, la presunzione di colpa della P.A. può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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