Metodo tariffario dell’ARERA per i rifiuti solidi urbani
Il Consiglio di Stato ha affermato che lo scopo dei criteri del metodo tariffario previsto dalle delibere ARERA (cd. MTR) non può essere individuato nella finalità di disciplinare la verifica dell’anomalia delle offerte nelle gare di appalto indette dalla P.A. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, non avendo le stesse la finalità di determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso, ma di fornire alla P.A. una indicazione sulle tariffe massime da applicare in relazione alla TARI, e, dunque, al corrispettivo che cittadini e imprese saranno tenuti a pagare per il servizio rifiuti.
Nel caso di specie, il Consiglio ha riformato la sentenza di prime cure che, non considerando adeguatamente l’effettiva funzione del criterio MTR-2, aveva ritenuto che la P.A. dovesse farne uso anche in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta della concorrente prima classificata, giudicando illegittima ed immotivata la decisione assunta nel senso favorevole all’aggiudicataria, in quanto frutto di un non corretto esercizio da parte della Stazione appaltante della sua discrezionalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!