Escussione della cauzione provvisoria nel primo codice appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 48, co. 1 d.lgs. 163/2006 - laddove prevede che “quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria” - va disapplicato alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE, sez. I, 26.09.2024, C-792, nella parte in cui consente l’escussione automatica della garanzia. Invece, può continuare ad essere applicato laddove l’escussione sia stata o sia subordinata alla valutazione del caso concreto. Infatti, la posizione del concorrente che si sia collocato primo in graduatoria (quand’anche destinatario della proposta di aggiudicazione) non equivale a quella dell’aggiudicatario ai fini dell’escussione della garanzia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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