Lacune della lex specialis di gara negli elementi obbligatori per legge
Il Consiglio di Stato ha affermato che deve procedersi all’eterointegrazione della lex specialis nelle ipotesi in cui si individui una vera e propria lacuna nella disciplina di gara, la quale abbia omesso di prevedere elementi considerati come obbligatori dall’ordinamento giuridico, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c. Infatti, nelle procedure di evidenza pubblica, laddove la lex specialis non presenti alcuna contraddittorietà o ambiguità , ma una mera lacuna, derivante dall’omessa previsione di requisiti configurati come obbligatori dall’ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di eterointegrazione degli atti di gara in base alle norme imperative (primarie o secondarie), non potendo invocarsi la tutela dell’affidamento, che è temperata, nella sua portata e nelle sue conseguenze, dal principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, il quale è tenuto a conoscere la normativa di riferimento del settore della gara a cui partecipa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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