Le ragioni di oscuramento delle offerte tecnica (in vista di un eventuale accesso agli atti) devono essere spiegate già in sede di gara
Il TRGA Trento ha affermato che, in materia di appalti pubblici, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente la mera affermazione che gli stessi attengano al proprio know-how, ma occorrono informazioni specifiche suscettibili di sfruttamento economico, che garantiscano un vantaggio concorrenziale e che presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. È necessario che l’operatore economico individui, in modo chiaro e specifico, le particolari competenze e conoscenze dell’attività professionale, che intende mantenere riservate, in quanto idonee a garantire il successo e la competitività nel mercato di riferimento.
L’indicazione, da parte dell’operatore economico, delle specifiche ragioni dell’oscuramento ex art. 35 d.lgs. 36/2023 deve essere offerta in sede procedimentale alla P.A. e non nella sede giurisdizionale di contestazione delle decisioni di oscuramento. È inammissibile l’integrazione postuma delle ragioni non esposte in sede procedimentale ed è altresì infondata la censura di difetto di motivazione, la quale può essere vagliata solo se la parte interessata abbia esposto le specifiche ragioni di oscuramento alla Stazione appaltante, rendendo in tal modo possibile e doverosa l’espressione delle valutazioni sulla pertinenza della richiesta e sul dato o documento specifico, quale espressivo di segreti tecnici o commerciali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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