Edifici oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico comunale
Il TAR Veneto ha affermato che dall’art. 3, co. 2, I periodo d.P.R. 380/2001 ( “Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”) non discende un vincolo per le Regioni e i Comuni in merito alla disciplina sostanziale delle attività concretamente assentibili. Restano, invece, in capo ai suddetti Enti l’individuazione degli interventi che - pur essendo riconducibili a una determinata categoria prevista dalla legge dello Stato - vengono esclusi per determinate aree o edifici per la tutela di interessi afferenti alla specificità del territorio.
Inoltre, a mente dell’art. 3, co. 4, lett. b l.r. Veneto 14/2019, la legge sul Piano Casa non si applica se la disciplina vincolistica vieta l’intervento proposto, dovendo, pertanto, essere verificato se la disciplina suddetta impedisca l’ampliamento richiesto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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