Il pubblico impiego non privatizzato
Il TAR Palermo ha affermato che nel rapporto di lavoro pubblico non privatizzato, le norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990 non trovano applicazione qualora l’atto impugnato rientri nell’ambito della micro-organizzazione o della gestione del rapporto di lavoro.
Nell’emanazione di atti di micro-organizzazione o di gestione del rapporto di lavoro, la P.A. opera secondo moduli di diritto comune, sicché il lavoratore è titolare di una posizione di diritto soggettivo da qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato. La discrezionalità esercitata in tali ipotesi non ha natura amministrativa, ma attiene all’esercizio del potere datoriale, chiamato a conformare il contenuto del diritto in funzione delle esigenze organizzative dell’ente, ed è sindacabile – come ogni potere privato – alla stregua dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost.
Post di Alberto Antico – avvocato
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