Domanda di risarcimento del danno
Il Consiglio di Stato ha affermato che va annullata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. la sentenza che abbia respinto la domanda risarcitoria in base agli artt. 30 c.p.a. e 1227, co 2 c.c. (nella specie, per mancato esperimento della tutela cautelare ante causam), qualora sulla questione non vi sia stato contraddittorio tra le parti. Difatti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., il dovere del giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio non è limitato alle sole questioni di rito preclusive dell’esame nel merito, ma si estende a ogni profilo, anche di merito, che sia ritenuto dirimente o abbia un’influenza decisiva sul giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!