Come si calcola la sanzione paesaggistica prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004?
L’art. 167, c. 5 del d. lgs. n. 42/2004 prevede che, in caso di accertamento (positivo) della compatibilità paesaggistica, “il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”.
Per quanto concerne il metodo di calcolo del profitto, la giurisprudenza ha enucleato alcuni criteri interpretativi.
Nello specifico, il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa afferma che “il profitto equivalesse alla differenza fra incremento di valore dell’immobile e spese sostenute per realizzarlo”, utilizzando come parametro il D.M. 26.09.1997.
Sulla medesima linea interpretativa si è espresso di recente anche il T.A.R. Milano.
Il Collegio afferma che, in via ordinaria, il profitto deve essere calcolato nella misura del 3% del valore d’estimo dell’unità immobiliare (cfr. art. 3 del D.M. 26.09.1997) e che, solo in via residuale e con congrua motivazione ed istruttoria, si può applicare la differenza tra il valore dell'opera realizzata e i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia (cfr. art. 2 del D.M. 26.09.1997).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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