Rimedi avverso il silenzio-inadempimento della P.A.
Il TAR Veneto ha affermato che l’asserita inerzia della P.A. nell’adozione di un provvedimento conclusivo di un procedimento avviato ad istanza di parte si qualifica come silenzio-inadempimento, che legittima l’istante ad esperire il solo rimedio dell’azione ex art. 117 c.p.a.
La tutela così garantita è quella di ottenere un ordine del giudice che obblighi la P.A. a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro un certo termine, non certo quella di sostituire il provvedimento mancante secondo il sindacato del Giudice adito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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