Silenzio-inadempimento e nuova istanza del privato idonea ad avviare un nuovo procedimento
Il TAR Catania ha affermato che l’art. 31, co. 2 c.p.a. prevede, al I periodo, il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento per proporre l’azione avverso il silenzio, mentre al II periodo fa salva la riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento: quest’ultima deve intendersi come una nuova istanza, con conseguente apertura di un procedimento del tutto nuovo, che non può consistere semplicemente (o essere sostituita) da un invito o diffida a provvedere sulla originaria richiesta e, dunque, a definire l’originario procedimento.
La diffida a provvedere può essere equiparata a una nuova istanza, purché, tuttavia, ne ricorrano i presupposti. È, quindi, necessario che l’atto, formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente, giacché, diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza il termine previsto dall’art. 31, co. 2 cit. e si consentirebbe all’interessato di procrastinare a suo piacimento la decadenza processuale ivi stabilita.
Una diversa lettura dell’art. 31, co. 2 cit. si risolverebbe, se non in una vera e propria interpretatio abrogans della disposizione quanto al termine per agire in giudizio (termine peraltro già significativamente ampio per reagire avverso il contegno inerte della P.A.), nella privazione di ogni rilievo giuridico del termine medesimo, consentendosi all’interessato una fin troppo agevole elusione dello stesso mercé la posticipazione ad libitum - semplicemente attraverso la presentazione di diffide - della scadenza del termine per agire contra silentium, in contrasto con la ratio della disposizione medesima, che è quella di fissare un termine ultimo per proporre ricorso, in applicazione di esigenze di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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