La scadenza del termine di fine lavori previsto da una SCIA
Nel caso di specie, il privato presentava una SCIA in data 21.09.2021: il termine di ultimazione dei lavori ivi indicati ex art. 23, co. 2 d.P.R. 380/2001 scadeva il 21.09.2024.
Il TAR Veneto ha confermato che, alla data di adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori nel marzo 2025 le opere, ancora in corso, risultavano prive di un valido titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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