Conflitto di interesse in un pubblico appalto
Il TAR Brescia ha affermato che, ai sensi degli artt. 16 e 95, co. 1, lett. b d.lgs. 36/2023, l’esclusione dell’operatore economico può essere disposta soltanto nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi nell’aggiudicazione o esecuzione dell’appalto, non sia diversamente risolvibile. Rappresenta l’extrema ratio, non potendo essere disposta in via automatica, ma dovendo essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione. Questo comporta un inevitabile momento valutativo in capo alla Stazione appaltante, la quale conserva un certo margine per porre rimedio al conflitto, senza che il giudice possa sostituirsi alla predetta valutazione, ove la stessa garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell’appalto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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