Il soccorso istruttorio nei pubblici appalti: si può utilizzare per l’erronea indicazione della percentuale di subappalto facoltativo?

09 Mag 2026
9 Maggio 2026

Il TAR Salerno ha affermato che, al di là delle tipologie del soccorso integrativo e del soccorso sanante, il soccorso procedimentale abilita la Stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o economica, finalizzati a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante. Il soccorso correttivo o rettifica prescinde dall’iniziativa della Stazione appaltante, abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto.

L’errore materiale direttamente emendabile è quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. Alla rettifica deve pervenirsi senza attingere a fonti di conoscenze estranee oppure a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerta, per scongiurare inammissibili manipolazioni, nonché variazioni postume dei contenuti.

Nel soccorso procedimentale, non possono essere apportate correzioni nell’offerta medesima, atteso che puntualizzazioni di elementi dell’offerta non possono tradursi in un’operazione di integrazione o modificazione postuma dell’offerta. L’istituto è attivabile anche sulle offerte tecniche ed economiche, a condizione che l’errore sia facilmente individuabile ed agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausilii esterni, in analogia con la rettifica d’ufficio.

Un errore, non percepito immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, non è sanabile, mediante i meccanismi del soccorso procedimentale o della rettifica d’ufficio. Pertanto, non può certamente assurgere a causa di esclusione, ma è semplicemente relegato a mera condizione di inefficacia del subappalto facoltativo. Lo stesso vizia la domanda di subappalto, ma non anche la domanda di partecipazione a una procedura di gara e l’unico effetto ascrivibile all’insuscettibilità di emendare un errore materiale è l’impossibilità di ricorrere all’istituto del subappalto, che, perciò solo, diventa inefficace.

Post di Alberto Antico – avvocato

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