Mutamento di destinazione d’uso con SCIA anzichè con PDC
Il TAR Veneto ha ritenuto tardiva e, perciò, illegittima la inibitoria oltre i 30 giorni da parte del Comune di una SCIA per il mutamento di destinazione d'uso, ritenendo che la questione del titolo edilizio necessario non configuri una falsità, ma rientri nell’alveo dell’“accertata carenza…dei presupposti”, richiamata dall’art. 19, comma 3 della legge 241 del 1990, da far valere nel termine ordinario.
In aggiunta a questo il TAR ha evidenziato che l’intervento realizzato (mutamento di destinazione d’uso senza opere) potrebbe anche rientrare tra gli interventi assentibili con SCIA, alla luce della previsione dell’art.23 ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante ) comma 1 quinquies del d.P.R.380/2001, come modificato dal D.L. 69/2024, convertito con modificazioni dalla L. 105/2024, secondo cui “1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1” - ovvero senza opere - “la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (…)”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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