La notifica inesistente, nel processo amministrativo
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la notificazione inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, diversamente dalla notifica nulla, comporta – quale unica conseguenza – l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità alcuna di sanatoria, anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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