Ordine delle questioni di rito e di merito, nel processo amministrativo
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha ricordato che l’esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda. L’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti. La norma positiva, enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4 c.p.a. e 276, co. 2 c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità , contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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