I requisiti di aero-illuminazione di cui al d.m. Sanità 5 luglio 1975
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, che ammetteva, ai fini dell’agibilità, deroghe di carattere generalizzato ai requisiti di aero-illuminazione di cui al d.m. Sanità 5 luglio 1975, riguardanti gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e quelli successivi a tale data e preesistenti a quella del 24.05.2024.
Le prescrizioni del citato decreto ministeriale hanno natura tecnica e fanno corpo unico con quanto disposto dall’art. 218 r.d. 1265/1934 (T.U. leggi sanitarie), che demanda al Ministro competente il potere di emanare «le istruzioni di massima», affinché i «regolamenti locali di igiene e sanità» assicurino, tra l’altro, che «nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce».
Le richiamate prescrizioni, legate da un nesso evidente alla normativa primaria e dirette a specificarne, sul versante tecnico, i precetti generali, mirano, infatti, a salvaguardare la salubrità e l’abitabilità degli ambienti e sono dunque inscindibilmente connesse all’attuazione dell’art. 32 Cost. Pertanto, la disciplina dei requisiti igienico-sanitari di cui al d.m. cit. deve trovare omogenea applicazione sull’intero territorio nazionale.
La necessità del rispetto generalizzato delle riferite prescrizioni statali è del resto confermata dall’art. 10, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito nella l. 120/2020: per poter sottrarre i locali di abitazione all’obbligo di rispetto dei requisiti prescritti dal d.m. 5 luglio 1975, non è sufficiente che l’immobile sia stato realizzato anteriormente alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma è richiesto il concorso dell’ulteriore e più stringente condizione che il medesimo immobile sia ubicato nelle zone A o B di cui al d.m. 1444/1968 (o assimilabili).
Post di Alberto Antico – avvocato
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