Quando la legge richiede il piano attuativo, per edificare occorre…il piano attuativo

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato offre chiarimenti sull’art. 41 -quinquies, comma 6,l. n. 1150/1942 il quale dispone che: “Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”.

L'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2228).

Per esempio, il fatto che la zona sia soggetta ad allagamenti o che il sistema fognario necessiti di qualche intervento è sufficiente per rendere necessario il piano attuativo: insomma sono limitati ed eccezionali i casi in cui il piano attuativo non serve.

Ci si potrebbe chiedere se il piano attuativo possa essere sostituito dal permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28 bis del DPR 380 del 2001.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Mi pareva che sulla ultima ipotesi avanzata, ci sia già un SENTENZA che esclude out court di applicare il 28bis, le aree vanno prima individuate dal piano.

    Rispondi

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