Abusi edilizi e scioglimento di una comunione
La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, quando sia proposta una domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 d.P.R. 380/2001 e dall’art. 40, co. 2 l. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato una condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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