Abusi edilizi e scioglimento di una comunione

10 Giu 2026
10 Giugno 2026

La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, quando sia proposta una domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 d.P.R. 380/2001 e dall’art. 40, co. 2 l. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato una condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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