Vincolo idrogeologico: incostituzionale la legge sarda che creava una “compatibilità idrogeologica postuma” per doppia conformità
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, secondo cui gli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione, o in difformità da essa, potevano ottenere l’accertamento della compatibilità idrogeologica successivamente alla realizzazione delle opere, quando gli interventi stessi fossero conformi, sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda, alle norme della legge regionale, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché ai piani forestali particolareggiati, e non vi fossero pregiudizi all’assetto idrogeologico.
Il vincolo idrogeologico costituisce una misura generalizzata di difesa del suolo e può essere imposto per prevenire il danno pubblico non solo per le aree boschive e forestali, ma anche per i terreni di qualsiasi natura o destinazione. Il vincolo comporta rilevanti limitazioni dell’uso dei terreni vincolati, precisate dagli artt. 7, 8 e 9 r.d.l. 3267/1923.
La mancata previsione, ai sensi dell’art. 7 cit., del rilascio di un’autorizzazione postuma di opere non preventivamente autorizzate è l’espressione di un inderogabile divieto di concessione del nulla-osta in sanatoria, anche nel caso di violazione solo formale dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione. Ciò in ragione della preminenza dell’essenziale interesse pubblico a valutare ex ante, senza eccezioni, la compatibilità delle opere con la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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