Incostituzionale la legge sarda che escludeva la sanzione amministrativa pecuniaria per le opere pubbliche dotate di compatibilità paesaggistica postuma
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna che rendeva inapplicabile alle opere pubbliche, delle quali fosse stata accertata ex post la compatibilità paesaggistica, la sanzione pecuniaria ex art. 167, co. 5 d.lgs. 42/2004.
Quest’ultima norma non prevede eccezioni all’applicazione della sanzione pecuniaria irrogata a seguito dell’accertamento postumo di compatibilità, senza distinguere sulla base della natura privata o pubblica delle opere realizzate in mancanza di autorizzazione paesaggistica (o in difformità da essa). Distinzione che, peraltro, mal si concilierebbe con il carattere già di per sé derogatorio dell’accertamento postumo di compatibilità, equivalente al rilascio di un’autorizzazione in sanatoria, che rappresenta un’eccezione alla regola generale, espressa al comma 1 dell’art. 167 cit., consistente nell’obbligo di riduzione in pristino delle opere abusive sotto il profilo paesaggistico.
Post del Dott. Mauro Federici
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