Prescrizione del reato edilizio e paesaggistico: l’ordine di rimessione in pristino del giudice penale dev’essere revocato, con salvezza del potere repressivo della P.A.
La Corte di cassazione, Sezione III penale, ha affermato che l’estinzione per prescrizione del reato edilizio e di quello paesaggistico dichiarata dal giudice di appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione e dell’ordine di rimessione in pristino impartiti con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per detti reati ai sensi degli artt. 31, co. 9 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004.
Pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’Autorità amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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