Processo amministrativo: il cd. rito appalti (in materia di project financing)

12 Giu 2026
12 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimitĂ  della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nel rito appalti quando: a) siano rispettati i termini processuali dimezzati previsti dalla disciplina speciale; b) il Collegio abbia previamente dato avviso alle parti della possibile decisione immediata; c) il contraddittorio possa ritenersi integro, non rilevando la mancata costituzione di una parte regolarmente evocata; d) non emergano esigenze istruttorie decisive, essendo la valutazione circa la completezza del quadro istruttorio rimessa al giudice.

La seconda fase della procedura di project financing, finalizzata alla scelta del concessionario mediante gara, integra una procedura di affidamento disciplinata dal codice dei contratti pubblici ed è soggetta al rito speciale per gli appalti di cui all’art. 120 c.p.a., con conseguente applicazione del termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione del bando e degli atti di gara. Resta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l’affidamento comporti anche l’occupazione o gestione di beni demaniali, la quale non incide sulla natura della procedura. Solo la prima fase del project financing (scelta del promotore) è assoggettata al rito ordinario, mentre la seconda costituisce vera e propria gara. La procedura, anche se avente ad oggetto una concessione demaniale marittima, resta qualificata dalla lex specialis come affidamento ex d.lgs. 36/2023. La disciplina processuale applicabile discende dalla natura della procedura come risultante dagli atti di gara e non dall’oggetto materiale dei beni coinvolti.

La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. ha natura eccezionale e richiede la sussistenza di oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte: non può essere riconosciuta quando il quadro normativo e la lex specialis siano chiari, né quando l’inosservanza del termine discenda da scelte organizzative o comportamenti imputabili alla parte stessa. Ai fini del caso di specie, la chiara qualificazione della procedura negli atti di gara esclude ogni dubbio sull’applicabilità del rito appalti; la costituzione tardiva di un’associazione o vicende organizzative interne non integrano un impedimento oggettivo; l’istituto della rimessione in termini è di stretta interpretazione e non può essere utilizzato per eludere la decadenza derivante da termini processuali perentori.

Post di Alberto Antico – avvocato

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