Diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004: entro i 45 giorni non basta comunicare il preavviso di rigetto
L'art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che:
"8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Il TAR Veneto ha precisato che entro i 45 giorni il Soprintendente deve emanare il parere negativo (che va comunicato anche al Comune. che deve poi provvedere) e non è sufficiente che comunichi il preavviso di diniego di cui all'articolo 10-bis della legge 142/1990.
Ricordiamo che l'articolo 10 bis citato prevede, tra l'altro, che: "La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo".
Quindi, in concreto, il termine di 45 giorni può allungarsi fino a 55 giorni, se gli interessati non presentano osservazioni oppure se le presentano il 10° giorno.
L'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004 aggiunge che:
"9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".
Quindi, se il parere non viene emesso dalla Soprintendenza, il Comune provvede autonomamente sulla autorizzazione paesaggistica: qui non si capisce bene come si coordinino il termine di 45 giorni e quello di 60, ma sembra di capire che il Comune, prima di provvedere autonomamente, debba aspettare che sia trascorso il termine di 60 giorni.
E se la Soprintendenza emette il parere in ritardo? La giurisprudenza afferma che esso perde il carattere di vincolatività per il Comune, che può decidere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica in modo difforme da esso, però motivando.
In un altro post vedremo cosa significa questo in concreto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Come già per l’applicazione dell’art. 167 del D.L.vo 42/2004 sarebbe opportuno che la questione della sorte dei pareri emessi dalle soprintendenze fosse oggetto dell’attenzione dell’Adunanza Plenaria.
Ovviamente un intervento legislativo di chiarimento sarebbe teoricamente opportuno, ma, come ben sappiamo, le vie dell’inferno sono lastricate di semplificazioni ….
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