Correttamente il Comune diffida all’uso dei locali privi di agibilità, quando la carenza dipenda dalla assenza di un requisito igienico-sanitario essenziale e non derogabile,
Il TAR ha esaminato un caso nel quale era stato rilasciato il condono edilizio per un sottotetto con altezza media interna inferiore a metri 2,40, ma non era stata perfezionata l'agibilità: il Comune ha ordinato di non utilizzare i locali perchè privi dei requisiti igienico-sanitari relativi all'altezza e il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento.
Il Tribunale ha precisato che in casi di questo genere non serve chiedere il parere dell'Azienda sanitaria, che non potrebbe fornire alcun aiuto, visto che l'altezza minima è fissata dal d.m. 5 luglio 1975 e l'Azienda non ha il potere di ridurla.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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