Volumetria residua in un’area frazionata
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel rilascio dei titoli autorizzatori di nuove costruzioni, il Comune deve tener conto della volumetria già impiegata sull’area interessata, anche ove questa sia stata oggetto di sanatoria o di condono edilizio in relazione a costruzioni abusivamente realizzate. La potenzialità edificatoria così consumata non si rigenera per effetto del frazionamento e della successiva vendita dei lotti.
Qualora sul lotto originario siano già state realizzate costruzioni, i proprietari dei singoli fondi derivati dal frazionamento dispongono unicamente della volumetria residua, da computarsi tenendo conto di quanto complessivamente edificato sull’area originaria, proporzionalmente alla potenzialità edificatoria fissata dalla pianificazione urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il problema andrebbe risolto a monte: non si può vendere una porzione di terreno quando l’area residua non rispetta più i requisiti urbanistici. Se, ad esempio, un fabbricato di 1.000 m³ richiede, in base a un indice 1:1, almeno 1.000 m² di superficie fondiaria, tale superficie deve rimanere asservita al fabbricato anche dopo il frazionamento e la vendita. ALTERNATIVA: non è possibile procedere alla compravendita di una porzione di terreno se la parte residua perde la conformità urbanistica. Ad esempio, se su un lotto insiste un fabbricato di 1.000 m³ e l’indice edificatorio è pari a 1 m³/m², è necessario che rimangano almeno 1.000 m² di area di pertinenza a servizio del fabbricato.
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