Le tolleranze di cantiere non si applicano alle distanze civilistiche nei rapporti tra privati
La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che l’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 non prende a riferimento, per il computo dello scostamento ritenuto accettabile dal legislatore, le distanze legali, bensì le “misure previste nel titolo abilitativo” (cfr. comma 1 art. cit.). La norma, dunque, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice civile o dai regolamenti locali, in tema di distanze, trattandosi di una disposizione che, in base al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attiene al profilo della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed è pertanto destinata a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la P.A., non anche in quelli fra soggetti privati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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magari quanto stabilito dalla Corte, è in forza dal comma 3-ter, dell’art. 34bis: 3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
(commi 3-bis e 3-ter introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera f), numero 4), del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024)
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