Il proprietario di un bene immobile ha sempre il diritto di far valere la normativa sulle distanze
La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, in presenza di norme ispirate da finalità pubblicistiche, quali quelle in materia di distanze, non si configura alcun margine di tolleranza. Le disposizioni in materia di distacco delle costruzioni dal confine non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle succitate finalità pubblicistiche. Per l’effetto, non è neppure possibile ipotizzare una carenza di interesse ad agire nel caso in cui la violazione abbia carattere particolarmente contenuto.
Né vi è spazio per ipotizzare un abuso del diritto, o un atto emulativo, nella pretesa di un soggetto che invochi la tutela del suo diritto dominicale, poiché la pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell’assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario.
Il principio si applica anche alla domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze convenzionalmente stabilite, essendo a tal fine indifferente che il loro mancato rispetto si sia tradotto in un danno concreto per l’attore.
Del resto, un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest’ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice: nel caso di specie, il privato non aveva alcun diritto di derogare, in suo favore, alla distanza prevista dal regolamento locale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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