Metodo tariffario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

26 Giu 2026
26 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dello schema tipo di contratto di servizio approvato dall’ARERA per la gestione dei rifiuti urbani, adottato in attuazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nella parte in cui individua un contenuto minimo e non esclusivo del rapporto negoziale. Esso non osta all’applicazione al medesimo contratto, in ragione del titolo dell’affidamento, della disciplina del codice dei contratti pubblici, con la quale si cumula. Le antinomie tra le due discipline sono risolte dalla clausola di salvezza espressa di cui all’art. 24, co. 3 d.lgs. 201/2022, riprodotta nello schema tipo, con prevalenza della disciplina codicistica in caso di contrasto.

La tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce il prezzo massimo e non il corrispettivo contrattuale imposto: il gestore che abbia offerto in sede di gara un prezzo inferiore alla tariffa non vanta alcun diritto all’adeguamento tariffario, rientrando la differenza nell’ordinaria alea contrattuale. Qualora invece il corrispettivo concordato risulti superiore al prezzo massimo di tariffa, esso è automaticamente ridotto per effetto del meccanismo di eterointegrazione di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. L’obbligo di coerenza tra corrispettivo e metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) non è incompatibile con il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, né con l’istituto della revisione dei prezzi previsto dalla disciplina dei contratti pubblici: il MTR-2 aggiunge ad essi propri e specifici strumenti di riequilibrio – tra cui la revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie – realizzando un cumulo di rimedi, legali, convenzionali e regolatori, tutti funzionali al ripristino o al mantenimento dell’equilibrio contrattuale a tutela dell’operatore economico e degli utenti del servizio.

È legittima la previsione dello schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, adottato in attuazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nella parte in cui disciplina le ipotesi di estensione della durata contrattuale, ivi compresa la proroga, atteso che il relativo potere dell’ARERA trova espresso fondamento nella normativa primaria di settore. Le fattispecie di proroga contemplate nello schema tipo non si pongono in contrasto con la disciplina del codice dei contratti pubblici, ma si cumulano con essa, dovendo essere interpretate e applicate in conformità all’art. 120 d.lgs. 36/2023, con prevalenza della disciplina codicistica in caso di antinomia, per effetto della clausola di salvezza espressa ex art. 24, co. 3 d.lgs. 201/2022. La valutazione di compatibilità con la disciplina codicistica è traslata dalla dimensione astratta dello schema tipo a quella concreta del singolo contratto di affidamento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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