L’annotazione nel Casellario ANAC

26 Giu 2026
26 Giugno 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, nel procedimento per l’annotazione sul casellario informatico delle imprese di cui all’art. 222, co. 10 d.lgs. 36/2023, disciplinato dal regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, come modificato dalla delibera ANAC n. 225/2025, la mancata comunicazione della segnalazione da parte della stazione appaltante all’operatore economico segnalato non costituisce violazione dell’art. 9, co. 2 del citato regolamento (“Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti di cui al comma precedente assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione”), ma integra una mera irregolarità.
Ai sensi del citato art. 9, la segnalazione è irricevibile e può essere archiviata in forma semplificata, se riguarda una notizia che presuppone un procedimento nel quale la legge impone il previo contraddittorio e questo non risulta instaurato. Tra tali ipotesi rientra quella della segnalazione della risoluzione in danno di un operatore economico, adottata ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50/2016 (oggi art. 122 d.lgs. 36/2023), norma che, sotto il profilo procedurale, reca uno schema procedimentale tipico e scansionato in fasi, stabilendo che, prima della risoluzione, il direttore dei lavori formuli la contestazione degli addebiti, assegnando all’operatore economico un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Qualora, una volta avviato il procedimento per l’annotazione della risoluzione contrattuale senza archiviazione semplificata, l’impresa contesti la mancata instaurazione del contraddittorio nelle proprie memorie istruttorie, l’ANAC sarà tenuta a motivare, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la ragione per cui ritenga di non tener conto di tale osservazione, dando conto nel provvedimento del motivo per cui, invece, abbia reputato che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato “a norma di legge”.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Roma n. 9474-2026

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