Chiarimenti processuali da parte dell’Adunanza Plenaria
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d’ufficio l’erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia ritualmente riproposti nelle forme previste dall’art. 101, co. 2 c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario.
L’accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l’erroneo ordine di esame dei motivi proposti in primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al TAR.
La nullità della sentenza, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell’atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparente, in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia.
Il difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all’interno di esso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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