Rito super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte di gara (TAR Trento)
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha affermato che, in materia di rito super-accelerato, è tempestivo il ricorso per motivi aggiunti, promosso ad integrazione dei motivi già proposti, entro il termine di dieci giorni non dalla comunicazione di aggiudicazione, bensì dalla ricezione degli atti di gara come oscurati dalla stazione appaltante, qualora, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, sia stata resa disponibile la documentazione di gara nella versione completamente oscurata ed il ricorrente abbia potuto comprendere quali parti o punti della stessa siano state parzialmente oscurate solo a seguito di un’istanza di accesso.
Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti di gara, non è sufficiente la valutazione di segretezza della parte privata, ma è necessario un bilanciamento volto all’enucleazione del punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e di trasparenza ad opera della stazione appaltante, che deve svolgere un’autonoma valutazione sulla richiesta di oscuramento sulla base della documentazione a disposizione, e deve motivare la decisione di trattare determinati dati come riservati.
Nel caso di specie, la motivazione resa dalla commissione di gara era inadeguata, alla luce di quanto evincibile dalle parti non oscurate della relazione tecnico-descrittiva, atteso che l’analitica individuazione delle parti oscurate, o di intere pagine, ad opera della commissione non era stata accompagnata da un’effettiva esplicitazione delle ragioni per cui le informazioni selezionate avrebbero integrato autentici segreti tecnici o commerciali.
Post di Alberto Antico – avvocato

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