Silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di spostamento di un volume, o di riconoscimento di un credito edilizio

09 Lug 2026
9 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune su due richieste del nudo proprietario e dell’usufruttuario generale vitalizio di un immobile: la prima, di riconoscimento del diritto allo spostamento del volume di proprietà in un’altra area, che presenti destinazione e disciplina conforme e idonea ad ospitare il medesimo volume nonché, in subordine, di riconoscimento del credito edilizio per rinaturalizzazione dell’area di proprietà; la seconda, di sollecito ad assumere, nel proprio processo di pianificazione, proposte anche di iniziativa privata, ossia a sottoscrivere un accordo pubblico-privato ex artt. 6 e 7 l.r. Veneto 11/2004, nell’ambito dei previsti strumenti di pianificazione.

Non vi sono dubbi che siano necessari adempimenti istruttori che solo il Comune può e deve svolgere, fornendo però un puntuale riscontro agli istanti nell’ottica di una leale collaborazione tra P.A. e amministrati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Forse si parla di CE e non di CER

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  2. Anonimo says:

    art. 4 lr n. 14/2019
    Ma prima non bisogna che i comuni approvano, una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:
    a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in
    considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e
    attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
    1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d’uso del
    manufatto esistente;
    2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
    3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle
    tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;

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