Il pubblico impiego non privatizzato (in particolare, il personale militare)
Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi di inserimento del personale nell’organizzazione dei pubblici uffici, che regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo dei diritti (tra cui quello al trattamento giuridico ed economico) e dei doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall’inquadramento, con la conseguenza che quest’ultimo deve essere impugnato nel termine di decadenza, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che economico.
In particolare, i vari provvedimenti con i quali la P.A. dispone circa l’anzianità dei militari fissano autoritativamente il dies a quo dell’anzianità giuridica riconoscibile: ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse.
In carenza della tempestiva e puntuale impugnazione dei provvedimenti attributivi dello status che il ricorrente rivestiva al momento della proposizione del ricorso, se ne è determinata l’inoppugnabilità , che osta all’accoglimento della pretesa del ricorrente, anche ai fini meramente economici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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