Pareri resi dalla P.A. in sede di conferenza di servizi: le statuizioni successive devono essere coerenti

30 Lug 2026
30 Luglio 2026

Nel caso di specie, il privato chiedeva un permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato al rimessaggio e alla custodia dei veicoli su un’area di sua proprietà.

In sede di conferenza di servizi, ASPI rendeva una valutazione di massima favorevole al progetto, subordinandola al rispetto di due condizioni: la dimostrazione dei titoli autorizzativi del tombinamento parziale dei due fossati consortili realizzato per l’accessibilità del fondo, eseguito entro la fascia di rispetto autostradale, e la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo di ripristino dei luoghi a richiesta di ASPI o del Ministero concedente.

Il privato presentava una SCIA in sanatoria per l’opera di tombinamento e allegava alla medesima l’atto unilaterale d’obbligo di ripristino, pur non avendo mai ricevuto il facsimile cui ASPI aveva subordinato la formalizzazione definitiva dell’impegno.

Il Comune trasmetteva la SCIA in sanatoria ad ASPI, che però non dava alcun riscontro, cosicché il privato doveva instaurare un giudizio avverso il silenzio-inadempimento con domanda cautelare. Il giorno prima dell’udienza, ASPI produceva un parere negativo sulla SCIA in sanatoria, per violazione del vincolo autostradale.

Il TAR Veneto ha ravvisato un corto circuito logico nel comportamento di ASPI.

Il privato, nel momento in cui prendeva atto di essere sprovvisto di un titolo edilizio relativo ai tombinamenti realizzati, non poteva fare altro che chiedere un titolo in sanatoria, il quale era negato dal Comune sul rilievo della mancanza del parere di ASPI. Quest’ultima, se avesse ravvisato ab origine l’incompatibilità della presenza delle opere di tombinamento nella fascia di rispetto autostradale, anziché fornire una prescrizione diretta all’ostensione del titolo edilizio, avrebbe dovuto fare rilevare la predetta incompatibilità già nell’ambito della conferenza di servizi. In tale contesto, teoricamente, sarebbe stato corretto richiedere un titolo già formato per i manufatti di cui si discute.

Post di Alberto Antico – avvocato

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