Giurisdizione sulla pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario, in quanto essa trae origine dall’esercizio di poteri autoritativi attribuiti al GSE ex art. 42 d.lgs. 28/2011.
Sebbene le modalità di erogazione del beneficio siano regolate da una convenzione, il GSE non agisce nella veste di controparte contrattuale, capace solo di atti paritetici, ma quale P.A. destinata ad operare in posizione di supremazia, mediante l’esercizio di poteri autoritativi (verifica, controllo e rideterminazione dell’incentivo). Quindi, una volta istaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, le conseguenti pretese patrimoniali partecipano della natura pubblicistica di quel rapporto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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