La piena conoscenza del provvedimento lesivo
Il Consiglio di Stato (in una fattispecie di pubblico impiego privatizzato) ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione previsto dall’art. 41 c.p.a., la piena conoscenza del provvedimento non coincide né con la conoscenza integrale dell’atto, né con la mera percezione del suo effetto lesivo. Il termine decorre quando gli elementi conosciuti consentano all’interessato di percepire non soltanto la lesione della propria sfera giuridica, ma anche il vizio dell’atto, così da rendere concretamente esercitabile il diritto di difesa. Qualora il vizio emerga soltanto all’esito dell’accesso agli atti tempestivamente richiesto, il termine decorre dall’ostensione della documentazione, non essendo il privato tenuto a proporre un cd. ricorso al buio. La lesione del diritto di difesa, infatti, può avvenire sia per sottrazione, cioè ostacolandone l’esercizio; sia per addizione, vale a dire imponendone l’esercizio al buio, prima di conoscere eventuali vizi dell’atto.
Post di Alberto Antico – avvocato

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