La differenza tra subappalti e contratti continuativi

02 Set 2026
2 Settembre 2026

Il TAR Catania ha affermato che la distinzione tra la figura del subappalto e quella dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura si fonda sulla specificità delle prestazioni, nonché sulla diversità degli effetti giuridici. Mentre il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni sostituendosi all’affidatario, nel contratto di cooperazione (che ai sensi dell’art. 119, co. 3, lett. d d.lgs. 36/2023 può avere ad oggetto unicamente “prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie”), le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario, il quale le inserisce nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa alla P.A. Inoltre, mentre nel subappalto la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo, che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione, nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono, quindi, diversi sul piano organizzativo e funzionale.

Nel caso di specie, vi era un appalto per l’esecuzione del servizio di fornitura a noleggio di bagni mobili, comprensivo di intervento di manutenzione giornaliera in caso d’uso, ovvero di fornitura di bagni sostitutivi. Secondo il TAR, la pulizia, lo svuotamento e lo smaltimento dei liquami, che rappresentano naturali propagazioni dell’attività di manutenzione ordinaria, sono da intendersi come una forma di esecuzione in capo a terzi di una parte “significativa” del servizio appaltato, riversandosi nel perimetro applicativo del subappalto e non, concretamente, in quello dei contratti continuativi di cooperazione. L’attività di pulizia, svuotamento e smaltimento dei reflui non appare qualificabile come prestazione meramente secondaria, accessoria o sussidiaria, in quanto essa rientra espressamente tra le prestazioni principali dell’oggetto dell’appalto, sebbene la loro attivazione venga subordinata alla richiesta espressa della committenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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