Le proroghe dei titoli edilizi
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), nel commentare la proroga dei titoli edilizi di cui all’art. 10-septies d.l. 21/2022, come convertito nella l. 51/2022, ha affermato che la dichiarazione di avvalersi della proroga viene ritenuta necessaria, ma sufficiente al perfezionamento della fattispecie. Tuttavia, la norma richiede espressamente alcuni requisiti: oltre al rilascio del permesso di costruire entro una certa data, si esige anche che al momento della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della proroga non sia scaduto il termine di fine lavori, nonché non vi sia un contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.
La norma in commento costituisce un’ipotesi eccezionale, rispetto all’ordinaria possibilità di chiedere la proroga del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, fattispecie che richiede un’apposita istanza e l’esercizio di un potere discrezionale, ma che può comportare anche la possibilità di realizzare le opere già autorizzate divenute contrastanti con la normativa urbanistica sopravvenuta.
Post di Alberto Antico – avvocato

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