Le proroghe dei titoli edilizi
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), nel commentare la proroga dei titoli edilizi di cui all’art. 10-septies d.l. 21/2022, come convertito nella l. 51/2022, ha affermato che la dichiarazione di avvalersi della proroga viene ritenuta necessaria, ma sufficiente al perfezionamento della fattispecie. Tuttavia, la norma richiede espressamente alcuni requisiti: oltre al rilascio del permesso di costruire entro una certa data, si esige anche che al momento della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della proroga non sia scaduto il termine di fine lavori, nonché non vi sia un contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.
La norma in commento costituisce un’ipotesi eccezionale, rispetto all’ordinaria possibilità di chiedere la proroga del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, fattispecie che richiede un’apposita istanza e l’esercizio di un potere discrezionale, ma che può comportare anche la possibilità di realizzare le opere già autorizzate divenute contrastanti con la normativa urbanistica sopravvenuta.
Post di Alberto Antico – avvocato

Ricordo che era stato presentato un emendamento al D.L. Infrastrutture che, in sostanza, prevedeva la possibilità di non presentare la comunicazione qualora ricorressero i presupposti previsti dalla norma per la proroga dei titoli edilizi, attribuendo a tale disposizione efficacia retroattiva a decorrere dal 2022. Si comprende, quindi, la ragione per cui tale emendamento sia stato successivamente ritirato.
Ma come si sarebbe potuto verificare, a posteriori, quali fossero i casi effettivamente riconducibili all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001? La questione non è affatto secondaria, considerato che tale disposizione comporta anche la possibilità di realizzare opere già autorizzate che, per effetto della normativa urbanistica sopravvenuta, siano divenute contrastanti con la nuova disciplina.
In altre parole, non si sarebbe trattato semplicemente di “non presentare una comunicazione”, ma di riconoscere retroattivamente la sussistenza dei presupposti per la proroga del titolo, con effetti tutt’altro che irrilevanti sul piano urbanistico-edilizio.
Non so davvero a chi fosse venuto in mente di presentare un emendamento del genere.
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