Gli abusi edilizi commessi nel demanio idrico
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, ai sensi dell’art. 144 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 1 l. 36/1994, le acque superficiali appartenenti a un sistema idrografico che confluisce in corsi d’acqua pubblici hanno natura pubblica e appartengono al demanio idrico, indipendentemente dalla loro prevalente origine meteorica. Ne consegue che l’inserimento del corso d’acqua nel reticolo idrografico regionale, unitamente alla sua connessione funzionale con altri corsi d’acqua pubblici, costituisce un elemento idoneo a confermarne la natura demaniale, essendo residuali le ipotesi di acque private (nel caso di specie, si trattava di un fosso tombato utilizzato come accesso a complessi condominiali, confluito nel reticolo idrografico regionale toscano).
Nel regime delle acque pubbliche, il corpo idrico è costituito dall’unitario complesso formato dalla massa d’acqua e dal relativo alveo; pertanto, accertata la natura pubblica del corso d’acqua, deve riconoscersi anche la demanialità dell’alveo e delle relative pertinenze funzionali, con esclusione della configurabilità di una mera servitù pubblica di scolo gravante su fondo privato.
L’ordine di demolizione di opere insistenti su un’area appartenente al demanio idrico può essere legittimamente fondato sulla perdurante occupazione del bene pubblico in assenza di un titolo concessorio, risultando irrilevante che il manufatto sia stato realizzato in epoca nella quale non era richiesto alcun titolo edilizio o autorizzazione idraulica. Ciò che assume rilievo è l’attuale incompatibilità dell’opera con il regime demaniale del bene e la persistente mancanza della concessione che ne legittimi il mantenimento (nella specie, il tombamento del fosso demaniale era anteriore alla vigente disciplina urbanistica).
Ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive insistenti su area demaniale, è sufficiente che il destinatario abbia la disponibilità e l’utilizzazione attuale del manufatto, anche se non proprietario dell’area e non autore materiale dell’abuso: la sanzione ripristinatoria, infatti, ha natura reale e può essere rivolta a chi continui a trarre utilità dall’opera mantenuta in assenza del necessario titolo concessorio.
È legittima l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 nei confronti degli utilizzatori di un tombamento realizzato su un corso d’acqua inserito nel reticolo idrografico regionale, in assenza di concessione demaniale, essendo irrilevanti sia la natura prevalentemente meteorica delle acque, che non esclude il carattere pubblico del corpo idrico inserito in un sistema di acque pubbliche, sia l’epoca remota di realizzazione dell’opera, poiché il fondamento della misura ripristinatoria risiede nella perdurante occupazione del demanio idrico senza titolo legittimante.
Post di Alberto Antico – avvocato

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