Vincolo idraulico e condono
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, ai fini della definizione di una domanda di condono edilizio, la sussistenza del vincolo idraulico di cui all’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 deve essere accertata con riguardo alla situazione esistente al momento dell’esame dell’istanza, mediante un’istruttoria concreta e puntuale sulla distanza dell’immobile dall’argine del corso d’acqua. È pertanto illegittimo il provvedimento che richieda il nulla osta idraulico sulla base di mere presunzioni circa l’occupazione della fascia di rispetto o di accertamenti riferiti ad immobili diversi, specie ove risultino intervenute modificazioni dello stato dei luoghi.
Il decorso del tempo e la protratta inerzia della P.A. non sono idonei a fondare un affidamento tutelabile circa la legittimità dell’abuso o la formazione tacita di un assenso alla sanatoria.
Post di Alberto Antico – avvocato

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