Condono di un immobile in vincolo idraulico: se il tempo che passa ridonda a danno del privato…
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che nel procedimento di condono edilizio disciplinato dall’art. 32 l. 47/1985, l’obbligo di acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste anche quando il vincolo idraulico o idrogeologico sia stato imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso e alla presentazione della domanda di sanatoria, dovendo la P.A. valutare l’istanza alla luce della disciplina vigente al momento della decisione e verificare l’attuale compatibilità dell’opera con il vincolo sopravvenuto. Ne consegue che è legittimo il diniego di condono qualora il manufatto risulti incompatibile con il regime vincolistico successivamente introdotto, restando irrilevante la circostanza che l’istanza sia stata presentata in epoca anteriore all’apposizione del vincolo.
Il ritardo della P.A. nella definizione dell’istanza di condono non comporta la cristallizzazione della disciplina vigente alla data della domanda, poiché la sanabilità dell’opera deve essere accertata alla luce della normativa applicabile al momento della decisione; restano tuttavia fermi gli eventuali rimedi risarcitori esperibili dall’interessato per l’inerzia della P.A.
Nel caso di specie, la domanda di condono rimaneva indefinita per lungo tempo e, successivamente, era rigettata in ragione della sopravvenuta classificazione dell’area quale zona a rischio idraulico elevato.
Post di Alberto Antico – avvocato

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