Incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’erogazione di incentivi pubblici per la produzione di energia non può essere subordinata alla determinazione del produttore che agisca in carenza parziale del titolo abilitativo o prohibente domino per violazione del principio generale di predeterminazione dei criteri di attribuzione delle risorse economiche.
In tale materia, le sanzioni amministrative che comportano la revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto a causa dell’irregolarità della pratica non hanno natura sanzionatoria. Ne consegue che nel procedimento non assume rilevanza l’elemento soggettivo del beneficiario. In particolare, la decadenza dagli incentivi è disposta all’esito di un procedimento di verifica e si concreta in un atto vincolato che accerta la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l’erogazione dell’incentivo pubblico. Essa non ha pertanto natura sanzionatoria, ma ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato dall’erronea asseverazione della presenza di requisiti viceversa mancanti, mentre le sanzioni vere e proprie vengono applicate unicamente dall’Autorità di settore.
Il provvedimento che uno actu ridetermina l’incentivo non integra solo una semplice operazione di ricalcolo, ma effettua tale operazione quale passaggio logico conseguente alla dichiarazione di decadenza parziale dell’incentivo, incidendo negativamente sul riconoscimento del beneficio. La carenza parziale del titolo conduce quindi non alla decadenza integrale, ma alla decadenza parziale del beneficio, cui consegue la rimodulazione dell’incentivo in concreto spettante. La normativa di settore non contempla il rapporto incentivante di fatto, ovverosia la produzione di energia ai fini dell’immissione nella rete di distribuzione in assenza del riconoscimento dei benefici da parte del GSE.
L’erogazione di incentivi in difformità alla normativa di settore fa sorgere un indebito oggettivo, soggetto pertanto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Il termine decennale decorre dal giorno di erogazione degli importi, avendo l’azione di ripetizione dell’indebito come suo fondamento l’inesistenza, totale ovvero parziale, dell’obbligazione adempiuta da una parte, perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o è venuto meno successivamente.
Post di Alberto Antico – avvocato

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