Incostituzionale la legge toscana che voleva delegare le funzioni autorizzatorie in materia di vincolo idrogeologico agli Enti locali
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana, secondo cui nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle Unioni di Comuni subentrate alle Comunità montane, dalla Città metropolitana di Firenze e da altre Unioni di Comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
La disciplina concernente l’autorizzazione preventiva degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile – a maggior ragione ove gli interventi riguardino terreni compresi nei parchi e nelle riserve naturali regionali – alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Per la sua natura “trasversale” e finalistica, questa materia può intersecare ambiti riservati alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, quali il governo del territorio o l’agricoltura e le foreste, costituendo perciò un limite a tali competenze.
Lo Stato, nell’esercizio dell’evocata competenza legislativa esclusiva, espressa dall’art. 61, co. 5 d.lgs. 152/2006, ha conferito «interamente» alle Regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico (che al più possono delegarle a enti inclusi nella struttura regionale). Ciò non comprende però anche le relative funzioni legislative.
Post di Alberto Antico – avvocato

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