Le opere sul suolo demaniale per essere legittime richiedevano il parere della Soprintendenza ex art. 7 della legge 1497/1939 oltre al concerto ministeriale ex art. 13?
In un caso in cui si discuteva di un pontile privato a servizio di un condominio sul lago di Garda, il Comune sosteneva che il pontile era stato realizzato in assenza sia dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai sensi dell’art. 7 legge1497/1939, sia della licenza edilizia ai sensi dell’art. 31 legge 1150/1942, e, pertanto, dovesse considerarsi abusivo, con conseguente applicabilità degli artt.167 d.lgs. 42/2004 e 35 d.P.R. 380/2001.
Il TAr ha deciso che la tesi del Comune, seppure costruita secondo logica, svuota di contenuto autonomo l’art. 13 legge 1497/1939 in quanto, secondo tale impostazione, nelle ipotesi demaniali, sarebbe stato necessario sia il parere espresso della Soprintendenza ex art. 7, sia il concerto ministeriale ex art. 13,con un cumulo procedimentale che la legge non prevedeva esplicitamente e che non trovava riscontro nella ratio della disciplina.
Al contrario, è ragionevole sostenere che l’art. 13 avesse inteso istituire un regime autorizzatorio del tutto autonomo e alternativo rispetto a quello dell’art. 7, proprio in ragione della peculiare natura demaniale del bene.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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